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Chiusura delle liti fiscali minori
L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, al comma 12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. Prevede al riguardo che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.
Per potersi avvalere della definizione, la lite deve quindi riguardare atti impositivi, in particolare avvisi di accertamento ed atti di irrogazione sanzioni e le imposte in contestazione, al netto di sanzioni ed interessi, non devono superare i 20.000 euro e la lite deve essere pendente alla data del 1° maggio 2011.
L’articolo 39 D.L. n. 98/2011 stabilisce che, ai fini della definizione della lite pendente, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia è tenuto al pagamento di una somma come di seguito determinata:
a) se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro, è dovuta la somma di 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro, l’importo da versare è pari:
· al 30 per cento del valore della lite, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna pronuncia non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;
· al 10 per cento del valore della lite, se sia risultata soccombente l’Agenzia delle entrate in base all’unica o all’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio resa;
· al 50 per cento del valore della lite, se sia risultato soccombente il contribuente;
Il pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata va effettuato entro il 30 novembre 2011 utilizzando il modello F24, mentre per la presentazione telematica della domanda di definizione c’è tempo, invece, fino al 2 aprile 2012.
La definizione deve interessare la vertenza nella sua interezza, non essendo ammessa la chiusura parziale della lite, ossia limitatamente ad una sola parte della materia del contendere o solo a una parte dei tributi in contestazione.
Dalle somme dovute per effetto della definizione possono essere scomputate quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie effettuate in pendenza di giudizio o in pendenza del termine di impugnazione dell’atto o della pronuncia giurisdizionale.
Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio, pagate a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.
Qualora le somme versate in sede di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto all’importo dovuto per la chiusura della lite, non occorrerà effettuare alcun versamento, ma non spetterà neanche il rimborso della differenza.
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