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Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto 'CURA ITALIA', le principali misure previste.

1. RINVIO A FINE MAGGIO DI TUTTE LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI, CON L’ECCEZIONE DEI CONTRIBUENTI CON FATTURATO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO. Tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono spostati al 31 maggio. Sospesi al 31 maggio anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovute dalle imprese. In entrambi casi tutti i versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate uguali a partire dal mese di maggio. Fanno eccezione i soggetti con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Per questi soggetti è concessa una proroga solo fino a venerdì 20 marzo termine nel quale dovranno pagare tasse e contributi scaduti oggi. Inoltre è sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. 2. STOP A MUTUI CASA, ANCHE PER AUTONOMI (SENZA ISEE) Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi, senza necessità di presentare l’Isee. Il decreto amplia così le maglie del Fondo Gasparrini - attualmente riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza - anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti che presentano autocertificazione di un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza. Previsto un fondo a garanzia di 500 milioni. La moratoria - fino a 18 mesi - prevista per i mutui prima casa viene così estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee. 3. INDENNITÀ DI 600 EURO A PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito. Tutti coloro che sono iscritti a casse previdenziali diverse dall'Inps (avvocati, architetti, commercialisti ecc.) non avranno diritto ai 600 euro di indennizzo previsti a marzo. Forse potranno sperare di ottenere qualcosa in più ad aprile. L'indennità diventa di 600 euro e per il mese di marzo. Il bonus va richiesto all'Inps che, verificato che chi ha presentato la domanda ne abbia i requisiti, versa l'indennità come una tantum: quindi non contribuisce alla formazione del reddito, ossia la cifra è netta, non bisogna pagare tassi e contributi. 4. FONDO DI ULTIMA ISTANZA All'articolo 43, è prevista la “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”. Il reddito di ultima istanza sarà per lavoratori dipendenti e autonomi, come anche ai professionisti (soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) anche non iscritti all’INPS ma alle casse. Questi lavoratori devono aver cessato o ridotto la propria attività lavorativa a causa dell’epidemia di Covid-19 e non devono aver prodotto, nel 2019, un reddito superiore ai 10.000,00 euro. Bisognerà attendere ancora 30 giorni, quando verrà emanato un decreto ministeriale che definirà i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità. Il fondo può contare su 300 milioni e le modalità di accesso saranno concordate con le circa 20 casse professionali a cui sono iscritti circa un milione e mezzo di professionisti, spesso precari. 5. CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO Congedo parentale straordinario di 15 giorni – retribuito al 50% – per i genitori che lavorano. Che potranno optare, in alternativa, per un bonus baby sitter da 600 euro. A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. 6. PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. 7. NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà. Le modalità di applicazione e durata si capiranno meglio dopo la pubblicazione del decreto legge. 8. NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Il Decreto, inoltre, prevede la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Le Regioni, in altri termini, possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. 9. CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 10. DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020. 11. PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
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